Sempre più spesso allo sportello famiglia di Associazione Astolfi ci vengono richieste consulenze in merito al trasferimento di immobili (generalmente della casa coniugale) in sede di separazione consensuale o di modifica della stessa.
Spesso infatti, l’impossibilità di un coniuge a corrispondere un assegno di mantenimento congruo o un pregresso inadempimento al pagamento dell’assegno stabilito in una separazione, spingono le ex coppie a decidere per il trasferimento dell’immobile. O di una quota dello stesso.
Sia in fase di separazione che di divorzio (oltrechè nei procedimenti di modifica degli stessi) , è possibile trasferire un bene immobile o all’altro coniuge o ai figli. In questi casi si ha una grossa agevolazione fiscale: infatti, una volta omologato l’accordo (o semplicemente trascritto, se si procede con negoziazione assistita), si paga solo l’onorario notarile per il trasferimento e non anche le tasse. In questi casi, è fondamentale farsi assistere da professionisti per procedere in tal senso: infatti, l’Agenzia delle Entrate, riconosce tale agevolazione solo se si rispettano condizioni specifiche previste dalla legge che, obbligatoriamente, vanno trascritte nell’accordo di separazione o divorzio (o di modifica).
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