Il coniuge si trasferisce in uno stato estero, si può comunque fare la separazione? Ebbene si, ci sta capitando di frequente allo Sportello Famiglia di Associazione Astolfi di ricevere mogli o marito che ci richiedono auto perché i partner si sono trasferiti all’estero ed in alcuni casi sono anche irreperibili.
Vediamo come funziona:
– SE IL CONIUGE SI E’ TRASFERITO ALL’ESTERO si potrà comunque richiedere la separazione e l’atto andrà notificato secondo le apposite Convezioni Internazionali presso la nuova residenza. Se il coniuge ha portato con sé i figli senza il consenso dell’altro genitore è essenziale procedere anche con querele e dunque rivolgersi ad un legale specializzato anche in diritto penale oltreché in diritto di famiglia. I provvedimenti del giudice italiano saranno fatti valere anche nello Stato estero in cui si trova il coniuge trasferito
– SE IL CONIUGE E’ IRREPERIBILE è comunque possibile ottenere la separazione: qualora non sia conosciuta all’anagrafe l’attuale ed effettiva residenza o dimora o domicilio del coniuge, si procederà con la notifica a persona irreperibile
Per un appuntamento con gli avvocati divorzisti dell’associazione è possibile prenotarsi allo 06.45433408 (tel/whatsapp) per le città di Roma, Milano, Cosenza e Taranto. Per chi risiede in altre città è possibile richiedere un parere online scrivendo a info@avvocatodelcittadino.com




